Autotutela

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L'autotutela, nell'ordinamento giuridico italiano, designa:

  • nel diritto civile, la possibilità riconosciuta al titolare di un diritto soggettivo di ottenere un determinato effetto giuridico senza il ricorso ad un organo giurisdizionale[1];
  • nel diritto amministrativo, la facoltà riconosciuta ad un'amministrazione pubblica di annullare, revocare o riformare un atto amministrativo per ragioni afferenti alla legittimità dell'atto medesimo[2].

Nel diritto internazionale, inoltre, l'autotutela designa la prerogativa riconosciuta ad uno Stato di reagire dinanzi ad un illecito internazionale commesso da un altro Stato, mediante sanzioni o contromisure dirette allo Stato offensore e finalizzate ad ottenere la cessazione e la riparazione dell'illecito[3].

Diritto civile

Nel diritto civile, l'autotutela costituisce una eccezione al principio enunciato dall'articolo 2907 del codice civile secondo cui la tutela dei diritti è affidata all'attività giurisdizionale.

Tale eccezione interviene in determinati casi:

  • Diritto di ritenzione;
  • Eccezione di inadempimento;
  • Diffida ad adempiere;
  • Difesa del possesso fino al perdurare della violenza dell'aggressore;

Fuori da tali casi, l'autotutela non è consentita.

Diritto penale

Se attuata con violenza, l'autotutela - quando non sia coperta dalla causa di giustificazione della legittima difesa - integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le cose o contro le persone (articoli 392-393 del codice penale). Il reato è escluso quando si versa nei casi di cui all’articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944: per esempio, la Cassazione ha mandato esenti da responsabilità penale gli inquisiti per resistenza a pubblico ufficiale, reato che per il citato decreto luogotenenziale non è applicabile “quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto (…) eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”[4].

Diritto amministrativo

Nel diritto amministrativo, l'autotutela viene solitamente distinta in:

  • autotutela decisoria o provvedimentale, con la quale l'amministrazione può intervenire con un atto cosiddetto di secondo grado su dei precedenti provvedimenti adottati;
  • autotutela esecutiva, con la quale l'amministrazione dà effettiva attuazione a provvedimenti già emanati.

Sono esempi di questa capacità il potere di revoca, sospensione, proroga, rimozione degli "effetti dell'atto", di annullamento o convalida dell'atto e dei suoi effetti ex tunc, o ancora di riforma, sanatoria, ratifica e rinnovazione dell'atto e dei suoi effetti ex nunc.

Autotutela tributaria

Generalità

L'autotutela, nel settore tributario, si qualifica nel potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire quando si renda conto di aver commesso un errore che sia lesivo dei diritti del contribuente.

Quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un vizio[5] per il quale l'atto non doveva essere emanato o doveva assumere un contenuto diverso, potrà, non solo emendarlo[6], ma anche ritirarlo, annullandolo ora per allora[7], evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti era stato emesso.[8]

Il potere di autotutela spetta all'ufficio che ha emanato l'atto, illegittimo, infondato e/o inopportuno, competente all'emanazione (anche) di atti impositivi che incidono nella sfera patrimoniale del contribuente.

Dal 18 gennaio 2024[9] il potere di autotutela potrà essere esercitato dall'ufficio in maniera obbligatoria[10] o in maniera facoltativa[11].

Il contribuente potrà sempre presentare un'istanza di autotutela di sua iniziativa e l'ufficio potrà accoglierla o rifiutarla (respingendola) oppure non rispondere affatto (c.d. "silenzio rifiuto").

Quando l'ufficio accoglierà l'istanza l'atto sarà annullato totalmente e/o parzialmente.

Se l'ufficio dovesse respingere l'istanza totalmente o parzialmente, il contribuente potrà impugnare, nei termini previsti dalla normativa[12] l'atto di diniego come previsto dalla lettera "g-bis" dell'articolo 19 del delegato 546 del 1992 quando trattasi di diniego su un autotutela obbligatoria.

Stessa impugnazione se l'ufficio non ha risposto (c.d. "silenzio rifiuto") all'istanza di autotutela obbligatoria.

Se l'ufficio dovesse respingere l'istanza totalmente o parzialmente, il contribuente potrà impugnare, nei termini previsti dalla normativa[12] l'atto di diniego come previsto dalla lettera "g-ter" dell'articolo 19 del delegato 546 del 1992 quando trattasi di diniego su un autotutela facoltativa.

Il rifiuto tacito (c.d. "silenzio rifiuto") all'istanza di autotutela facoltativa non né prevede l'impugnazione al pari di quella obbligatoria[13].

Per l'autotutela obbligatoria [14] l'obbligo di annullare l'atto non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione[15].

La circolare del 5/8/1999 n.198 del Ministero delle Finanze ha specificato che l'autotutela va esercitata anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilita', improcedibilità, ecc.).

Atti oggetto di autotutela

Per aere una panoramica di quali potrebbero essere gli atti oggetto di autotutela tributaria basta capire se l'atto che va annullato rientra tra quelli impugnabili come previsto dall'articolo 19[16] del delegato 546 del 1992 aggiornato dal delegato n.220 del 30.12.2023.

È utile specificare che, oggetto di annullamento, sono, non solo i tipici atti di imposizione, quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, ma anche tutti gli altri atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente[17].

Istanza di autotutela

L'istanza in linea generale va presentata su carta all'Ufficio o in maniera telematica (es. PEC,CIVIS...) indicando e allegando:

  • L'indicazione dell'atto di cui si richiede l'annullamento totale o parziale;
  • I motivi della richiesta di annullamento;
  • La documentazione dimostrativa a supporto come prova delle motivazioni;
  • La copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  • L'eventuale copia della delega con documenti di riconoscimento del delegato[18] e del delegante.

Potere di sospensione

In linea generale l'istanza di autotutela non sospende né il pagamento di quanto dovuto né il termine entro cui ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria. Precedentemente l'articolo 27 della legge n.28 del 18.2.1999 aveva aggiunto all'articolo 2-quater del DL 546 del 1994 il comma 1-bis che prevedeva nel potere di annullamento o di revoca anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appariva illegittimo o infondato. Dal 18.1.2024 l'articolo 2 comma 4 del delegato 219 del 2023 ha abrogato l'articolo 2-quater del DL 564 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 656 del 1994 ed ha di fatto precluso il potere di sospendere gli effetti giuridici dell'atto.

Note

  1. ^ Treccani, Autotutela, diritto civile
  2. ^ Treccani, Autotutela, diritto amministrativo
  3. ^ Treccani, Autotutela, diritto internazionale
  4. ^ Corte di cassazione, sentenza 9 febbraio-9 marzo 2004, n. 10773.
  5. ^ cfr. Articolo 7 ter della Legge del 27.7.2000 n.212 [Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria]. cfr. Articolo 7 bis della Legge del 27.7.2000 n. 212 [Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria].
  6. ^ Autotutela sostitutiva.
  7. ^ ovvero "ex tunc" o in caso di revoca da quel momento, ovvero "ex nunc".
  8. ^ notificato
  9. ^ Cfr. articolo 1 del delegato 219 del 2023.
  10. ^ Articolo 10 quater della Legge 27.7.2000 n.212.
  11. ^ Articolo 10 quinquies della Legge 27.7.2000 n.212.
  12. ^ a b cfr. articolo 21 del delegato 546 del 1992.
  13. ^ Cfr. articolo 19 comma 1 lettera "g-ter" del delegato n.546 del 1992.
  14. ^
    • errore di persona;
    • errore di calcolo;
    • errore sull'individuazione del tributo;
    • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
    • errore sul presupposto d'imposta;
    • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
    • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
  15. ^ Cfr. articolo 10 quater comma 2 della legge 27.7.2000 n.212.
  16. ^ L'articolo 19 del delegato 546 del 1992 elenca una serie di atti impugnabili che allo stesso tempo sono anche annullabili a mezzo il potere di autotutela.
  17. ^ Cfr. Circolare Ministeriale n.195 del 8.7.1997.
  18. ^ In caso di istanza di autotutela online è opportuno segnalare la guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Gennaio 2024: "L'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia".

Bibliografia

  • Andrea Torrente e Piero Schlesinger,"Manuale di diritto privato", Giuffrè Editore, 2009.
  • Pietro Virga,"Atti di ritiro", in "Diritto amministrativo: atti e ricorsi", Giuffrè Editore, 1997.
  • Pietro Semeraro, "Profili dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni", in "L' Indice Penale", Padova, 2012.
  • Alfonso Quaranta, " Seminario di studio dell'11/5/1994 tenutosi presso la Scuola Centrale Tributaria Ezio Vanoni", in rivista "Tributi" n. 6/7 del 1994".

Collegamenti esterni

  • Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.it. URL consultato il 20 agosto 2008 (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2008).
  • Rassegna dell'autotutela amministrativa, su autotutela-pa.it. URL consultato il 3 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2010).
  • bibliografia, su autotutela-pa.it. URL consultato il 4 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2009).
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