Diritti e tributi feudali in Italia

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Diritti e tributi feudali

Si tratta di antiche usanze, prerogative e facoltà di origine medievale codificate negli statuti comunali, per lo più al Nord Italia. Alcuni di essi, noti poi come "usi civici", furono recepiti più tardi in Toscana, Umbria, Lazio e nel Regno di Napoli.

A seconda dei luoghi (statuti comunali) si possono riscontrare difformità nella terminologia usata o piccole differenze nel significato giuridico attribuito.

  • Calletta o caltetta era il nome generico per indicare la categoria dei tributi medioevali.
  • Albergaria era il diritto di alloggio gratuito che esercitavano signori e potenti nei confronti dei loro vassalli. In età carolingia, l'albergaria corrispondeva al diritto, riconosciuto ad un conte, al suo seguito ed eventualmente ai suoi rappresentanti, di alloggio e mantenimento per sé e le cavalcature, a spese dei contadini e delle comunità religiose.

Diritti e tributi più ricorrenti

  • abbeverata: per dissetare gli animali nei fontanili; in latino medioevale ius beverandi
  • acquatico: per attingere acqua da fonti o sorgenti; in latino medioevale ius aquandi
  • adiutorio: gabella una tantum in occasione di eventi straordinari
  • decima: la grande decima era costituita dalla decima parte del grano prodotto, mentre la piccola decima si applicava sul vino, sulla canapa e su altri prodotti
  • erbatico: per falciare l'erba in un prato; detto anche erbaggio
  • ghiandatico: per raccogliere ghiande o condurre maiali nei querceti; anche escatico e glandatico
  • legnatico: per tagliare e raccogliere legna di alto fusto; in latino medioevale ius lignandi; altro sinonimo boscatico
  • livello (contratto): per l'utilizzo agricolo dei terreni
  • macchiatico: per raccogliere legna di basso fusto, arbusti
  • pantanatico: per pescare anguille e rane negli stagni
  • pascolatico: per condurre greggi al pascolo (ius pascendi); più diffuso il diritto di fida
  • pedatico o ius passi: per attraversare o percorrere a piedi strade, sentieri o proprietà private; sulle vie, sui confini del feudo, nei passi montani, ai ponti, ai guadi, anche pedaggio
  • piscatico: per catturare pesci in acqua dolce o salata; anche pescatico
  • plateatico: per occupare il suolo pubblico su cui esporre la merce nei mercati
  • polveratico: tassa per il danno arrecato dalla polvere sollevata dal passaggio di carri e carrozze
  • pontatico: per transitare sui ponti doganali o di proprietà privata
  • portatico: dazio doganale o pedaggio riscosso alle porte della città in occasione dell'entrata di merci
  • pro indumentis
  • relevio: una sorta di imposta di successione pagata dal feudatario al re o dagli eredi del feudatario al Re per ottenere il possesso del feudo
  • ripatico: per approdare o sostare su rive di acque interne
  • scalatico: per caricare e scaricare merci nei porti
  • siliquatico: per raccogliere carrube ed altri baccelli
  • spicatico: per raccogliere spighe dopo la mietitura; in latino medioevale ius spicandi; inoltre spicilegio e spigaggio

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Imposte e servizi feudali, su brigantaggio.net.
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