Gruppo bancario cooperativo

Un gruppo bancario cooperativo (noto anche con l'acronimo GBC) è un gruppo di banche di credito cooperativo istituito e regolamentato secondo le norme della Repubblica Italiana. La disciplina è fornita principalmente dall'articolo 37-bis del Testo unico bancario; ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis del Testo unico bancario, le banche di credito cooperativo italiane sono obbligate per legge ad associarsi a un gruppo bancario cooperativo, fatte salve le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1-bis del Testo unico bancario).[1]

Non è da confondere con i gruppi bancari, nella cui definizione vi è il possesso di quote e le cosiddette holding.

Storia

I gruppi bancari cooperativi sono stati introdotti dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito poi con la Legge 8 aprile 2016, n. 49), il quale ha introdotto una sorta di "riforma" del credito cooperativo italiano.[2]

Caratteristiche

Ai sensi dell'articolo 37-bis del Testo unico bancario, un gruppo bancario cooperativo è composto da:

  • una banca capogruppo (ad esempio, ICCREA Banca), costituita nella forma di una società per azioni;[3]
  • le banche di credito cooperativo "che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie";
  • "le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59" del Testo unico bancario;
  • "eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo [...] e composti dalle altre società" del gruppo bancario cooperativo.

Lo stesso articolo 37-bis comma 1, lett. a) sancisce inoltre che il capitale della banca capogruppo deve essere detenuto per almeno il 60% dalle banche di credito cooperativo del gruppo.

I gruppi bancari cooperativi italiani

I gruppi bancari cooperativi in Italia sono sostanzialmente tre e sono guidati da tre banche capogruppo:[4]

Note

  1. ^ https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/gruppo-bancario-cooperativo/AIR_gruppo_BCC.pdf
  2. ^ http://www.creditocooperativo.it/doc/scaricaDoc.asp?iDocumentoID=400607&iAllegatoID=0
  3. ^ Art. 37-bis, comma 1 lett. a) del Testo unico bancario
  4. ^ https://www.firstonline.info/le-bcc-dopo-la-riforma-tre-gruppi-e-due-debolezze/
  5. ^ https://www.cassacentrale.it/it
  6. ^ art. 37-bis, comma 1-bis del Testo unico bancario
  7. ^ Copia archiviata, su creditocooperativo.it. URL consultato il 12 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 12 febbraio 2020).

Bibliografia

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 - Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
  • Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario).

Voci correlate

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