Indebita limitazione di libertà personale
Delitto di Indebita limitazione di libertà personale | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II |
Disposizioni | art. 607 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a 3 anni |
L'indebita limitazione di libertà personale è un delitto contro la libertà personale previsto dal diritto penale italiano, punito dall'art. 607 del codice penale.
«Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.»
(art. 607 c.p.)
Struttura
L'art. 607 c.p. configura un reato proprio del pubblico ufficiale, distinto in tre fattispecie.
- Nella prima ipotesi, la condotta consiste nell'ammettere una persona in carcere o in un istituto destinato all'esecuzione di pene e misure di sicurezza senza un ordine dell'autorità. Si tratta di reato attivo e istantaneo.
- Nella seconda, la condotta consiste nel non liberare la persona nonostante l'ordine. Si tratta di reato omissivo e permanente.
- Nella terza, la condotta consiste nel ritardare illegittimamente la liberazione, a prescindere dall'esistenza di un ordine o quando esso non è conosciuto dal pubblico ufficiale.[1] Si tratta di reato omissivo e permanente.
Il pubblico ufficiale dev'essere preposto (direttore o chi ne fa le veci) o addetto (dirigente, segretario, ragioniere, assistente tecnico, medico, insegnante, cappellano) all'istituto; quest'ultimo non può consistere in uno stabilimento d'altro tipo rispetto a quelli menzionati dalla legge.[1]
Oggettività giuridica
La norma si inserisce nell'ambito della tutela della libertà personale del detenuto (art. 607-609 c.p.): questa libertà infatti, pur gravemente limitata e «residuale»,[2] non è mai del tutto soppressa.[3] La predisposizione della tutela è conforme alle previsioni degli art. 134 e 273 della Costituzione: il primo infatti punisce gli abusi (violenze fisiche e morali) sui detenuti;[4] il secondo sancisce i principi di umanità e rieducatività della pena.[5]
Trattamento sanzionatorio e critiche
I limiti edittali della pena consistono rispettivamente in 15 giorni nel minimo[6] e 3 anni nel massimo.
Poiché il reato rappresenta un'ipotesi speciale di sequestro di persona (che consiste a sua volta nel privare qualcuno della libertà personale),[7] e poiché quest'ultima fattispecie è punita con una pena più severa (da 2 a 8 anni di reclusione), si ritiene che l'art. 607 c.p. preveda un privilegio ingiustificato per gli operatori carcerari, in linea con l'ideologia ispiratrice del codice.[8] L'indebita limitazione di libertà personale è inoltre una figura privilegiata anche rispetto all'abuso d'ufficio, il quale a sua volta è sanzionato con una pena più elevata.[8]
La norma trova comunque scarsissima applicazione.[8]
Note
- ^ a b Antolisei, p. 162.
- ^ Antolisei, p. 163.
- ^ Corte costituzionale 349/1993.
- ^ Pulitanò, p. 224.
- ^ Brazzi, pp. 10-11.
- ^ Limite minimo generale per la pena della reclusione.
- ^ I principali elementi di specialità rispetto al sequestro di persona sono i soggetti del reato, che nel caso dell'art. 607 c.p. sono necessariamente un pubblico ufficiale (reo) e un detenuto (vittima).
- ^ a b c Pulitanò, p. 223.
Bibliografia
- Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale I, a cura di Carlo Federico Grosso, 15ª ed., Milano, Giuffrè, 2008, ISBN 978-88-14-13835-5.
- Massimo Brazzi, La difesa dell'indagato nella fase precautelare. L'arresto in flagranza e il fermo, Milano, Giuffrè, 2012, ISBN 978-88-14-16594-8.
- Domenico Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, vol. 1 (Tutela penale della persona), 2ª ed., Torino, Giappichelli, 2014, ISBN 978-88-34-84446-5.
Voci correlate
- Delitti contro la libertà personale
- Sequestro di persona
- Abuso d'ufficio
- Arresto illegale
- Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
- Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Collegamenti esterni
- Sentenza n. 349 del 1993 della Corte costituzionale.
V · D · M | |
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