Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative
Le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative nel diritto penale italiano non sono soggette a sanzione per effetto della specifica causa di non punibilità prevista dall'art. 598 del codice penale.
Quando riguardanti l'oggetto della causa (o del ricorso amministrativo) non sono perciò considerate sanzionabili eventuali espressioni normalmente ritenute offensive, se a pronunciarle è una delle parti o il suo difensore, sempre che ciò avvenga in corso di procedimento. Più precisamente, secondo un'interpretazione diffusa[1], le offese restano una condotta sempre antigiuridica, ma non punibile fintantoché il contesto in cui sono prodotte sia strettamente quello del contenzioso. Il principio sotteso è l'estensione all'ambito dibattimentale della previsione dell'art. 51 del codice penale, che esclude la punibilità dell'esercizio di un diritto[1].
Giurisprudenza
Tale esimente non è stata considerata applicabile alle offese contenute in un atto di citazione, in quanto tale atto è prodromico all'instaurazione del procedimento.[2]
In senso contrario si è pronunciata la Suprema corte nel 2001, rilevando come tale previsione normativa non sia altro che un'estensione dell'art. 51 c.p. e che, pertanto, è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione.[3]
Testi normativi
- Codice penale italiano
Note
- ^ a b Pasquale Fava, Giurisprudenza penale, Maggioli, 2008 - ISBN 883874744X
- ^ In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 5 luglio 1977, estensore Franciosi, tratta da Fabrizio Colli et al, Rassegna di giurisprudenza per l'esame di avvocato, La Tribuna, 2004, pag. 1936, 1937. ISBN 8882947165.
- ^ In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 2001 n. 7000, estensore Franciosi, tratta da Fabrizio Colli et al, Rassegna di giurisprudenza per l'esame di avvocato, La Tribuna, 2004, pag. 1936. ISBN 8882947165.
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107.
Voci correlate
- Ingiuria
- Diffamazione
- Esclusione della prova liberatoria
- Ritorsione e provocazione
- Calunnia
- Diritto all'oblio
Altri progetti
Altri progetti
- Wikisource
- Wikisource contiene una pagina dedicata a Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative
V · D · M | |
---|---|
Delitti contro la vita e l'incolumità individuale | Omicidio (art. 575) · Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578) · Omicidio del consenziente (art. 579) · Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580) · Percosse (art. 581) · Lesione personale (art. 582) · Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis) · Omicidio preterintenzionale (art. 584) · Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586) · Rissa (art. 588) · Omicidio colposo (art. 589) · Omicidio stradale (art. 589-bis) · Lesioni personali colpose (art. 590) · Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591) · Omissione di soccorso (art. 593) |
Delitti contro l'onore | Ingiuria (art. 594, abrogato) · Diffamazione (art. 595) · Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598) |
Delitti contro la libertà individuale | Delitti contro la personalità individuale: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600) · Prostituzione minorile (art. 600-bis) · Pornografia minorile (art. 600-ter) · Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater) · Pornografia virtuale (art. 600-quater) · Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies) · Impiego di minori all'accattonaggio (art. 600-octies) · Tratta di persone (art. 601) · Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) · Plagio (art. 603, costituzionalmente illegittimo) · Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis) Delitti contro la libertà personale: Sequestro di persona (art. 605) · Arresto illegale (art. 606) · Indebita limitazione di libertà personale (art. 607) · Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608) · Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609) · Violenza sessuale (art. 609-bis) · Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) · Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) · Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) · Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) Delitti contro la libertà morale: Violenza privata (art. 610) · Minaccia (art. 612) · Atti persecutori (art. 612-bis) · Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613) · Tortura (art. 613-bis) · Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio: Violazione di domicilio (art. 615) · Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615) · Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis) · Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter) · Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater) · Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:-Tra gli altri: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616) · Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621) · Rivelazione di segreto professionale (art. 622) · Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623) |